Ciascun condomino ha il diritto non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali, quali, nella specie, quelli finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni (diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori abusivi su aree condominiali). È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26 febbraio 2021, n. 5443.
Il condomino ha diritto ad una copia della diffida inoltrata dall’amministratore a difesa delle parti comuni