In tema di danni provocati da animali selvatici sulla carreggiata, per recente orientamento giurisprudenziale, non è sufficiente dimostrare il semplice fatto storico ovvero la presenza dell’animale sulla strada ma il soggetto che chiede il risarcimento all’ente proprietario (comune, provincia, regione, stato) dovrà anche dimostrare di aver fatto di tutto per cercare di evitare la collisione.
Tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione modifica, a sfavore della parte lesa, l’orientamento precedente che poneva, generalmente, a carico del proprietario della strada l’onere della prova di aver adottato ogni possibile precauzione per evitare l’invasione della sede stradale da parte di animali selvatici.
Con il nuovo orientamento della Cassazione, il danneggiato dovrà provare a) che l’animale selvatico è causa esclusiva dell’incidente b) di aver avuto una guida prudente e rispettosa del codice della strada c) che l’urto era inevitabile e imprevedibile. Tale prova si configura come difficile se non quasi impossibile. L’unica strada per raggiungere la prova dovrà essere necessariamente la prova orale di un testimone o di un passeggero. In assenza di testimoni, la prova è impossibile.
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